Art. 2.
(Iscrizione).

      1. I cittadini hanno diritto di chiedere l'iscrizione a un partito politico, fatti salvi i divieti previsti dalla legislazione vigente, previo pagamento della quota annuale stabilita. La domanda di iscrizione s'intende accolta se non motivatamente respinta, entro tre mesi dalla data della sua presentazione, dagli organi competenti del partito politico previsti dal rispettivo statuto.
      2. Non può essere negata l'iscrizione a un partito politico, né può essere determinata l'espulsione dallo stesso, per ragioni di ascendenza, sesso, razza, lingua, territorio di origine, religione, istruzione, situazione economica o condizione sociale.

 

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      3. Nei confronti del rigetto della domanda di iscrizione o di rinnovo è ammesso ricorso solo dinanzi all'organo di garanzia previsto dallo statuto del partito politico.
      4. Gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti in Italia possono iscriversi ai partiti politici già costituiti, ma non possono in ogni caso costituire la maggioranza degli iscritti o dei membri degli organi direttivi dei medesimi partiti.
      5. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente a più di un partito politico.
      6. Nessuno può essere obbligato a iscriversi o a cessare di essere iscritto ad un partito politico, né per qualunque motivo essere costretto a restarvi iscritto.
      7. La qualifica di iscritto a un partito politico è personale e intrasmissibile e non conferisce alcun diritto di natura patrimoniale.
      8. Lo statuto di ogni partito politico può prevedere anche forme di iscrizione per via telematica.